Decreto Flussi per il triennio 2023 – 2025: novità e criticità della procedura.

Decreto Flussi per il triennio 2023 – 2025: novità e criticità della procedura.
13/11/2023 Studio Incipit

Il 3 ottobre 2023 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 231 il DPCM del 27 settembre 2023 recante la programmazione dei flussi d’ingresso dei lavoratori non comunitari nel territorio dello Stato per il triennio 2023 – 2025 e in data 27 ottobre 2023 è stata emanata la Circolare congiunta contenente le disposizioni attuative.

Come noto, il meccanismo del decreto flussi, emanato normalmente su base annuale dal Governo, è l’unico canale di ingresso regolare in Italia per motivi di lavoro autonomo e subordinato, anche stagionale, riservato ai cittadini non europei residenti all’estero.

Il decreto flussi è, per sua stessa struttura, ben lontano dalle reali esigenze del mercato del lavoro.  Le prime difficoltà di accesso sono evidenti fin dalla lettura dei numeri contenuti nel decreto. Per la prima volta il governo italiano prevede una programmazione triennale invece che annuale delle quote di ingresso, ma ancora una volta con un numero più basso di quello di cui avrebbe bisogno il Paese. Nello specifico: 136.000 unità per l’anno 2023, di cui 52.770 per lavoro subordinato, 82.050 per lavoro stagionale e 680 per lavoro autonomo; 151.000 unità per l’anno 2024, di cui 61.950 per lavoro subordinato, 89.050 per lavoro stagionale e 700 per lavoro autonomo; 165.000 unità per l’anno 2025, di cui 70.720 per lavoro subordinato, 93.550 per lavoro stagionale e 730 per lavoro autonomo.

A ciò si aggiunga l’anacronismo dell’impianto del decreto stesso, basato su un’idea totalmente astratta di rapporto tra offerta e domanda: dall’Italia il datore di lavoro, privato o azienda, effettua una chiamata nominale direttamente al cittadino straniero non residente in Italia, facendosi carico, inoltre, di una serie di adempimenti estremamente onerosi in termini di garanzie e requisiti da dimostrare.

Il decreto flussi non è inoltre aperto a qualunque settore occupazionale, ma esclusivamente ai seguenti:

autotrasporto merci per conto di terzi, edilizia, turistico-alberghiero, meccanica, telecomunicazioni, alimentare, cantieristica navale, trasporto passeggeri con autobus, pesca, acconciatori, elettricisti, idraulici e lavoratori subordinati non stagionali nel settore dell’assistenza familiare e socio – sanitaria.

Ad eccezione dei lavoratori stranieri da impiegare nei settori dell’assistenza familiare e socio sanitaria, che rappresenta un’assoluta novità di questo decreto e per i quali non è prevista alcuna limitazione con riferimento al Paese di origine, le quote di ingresso sono riservate esclusivamente ai cittadini provenienti da Paesi che hanno stipulato o che stipuleranno nel corso del triennio accordi di cooperazione in materia migratoria con l’Italia. Attualmente tali Paesi sono: Albania, Algeria, Bangladesh, Bosnia-Erzegovina, Corea del sud, Costa d’Avorio, Egitto, El Salvador, Etiopia, Filippine, Gambia, Georgia, Ghana, Giappone, Giordania, Guatemala, India, Kirghizistan, Kosovo, Mali, Marocco, Mauritius, Moldova, Montenegro, Niger, Nigeria, Pakistan, Perù, Repubblica di Macedonia del Nord, Senegal, Serbia, Sri Lanka, Sudan, Tunisia, Ucraina.

La novità nell’introduzione delle quote di ingresso per lavoratori addetti al lavoro domestico si scontra tuttavia con l’esiguo numero di quote previsto: solo 9.500 per ciascun anno del prossimo triennio per tutta l’Italia per cittadini stranieri provenienti da tutto il mondo.

Il sistema di ingressi regolari ed il suo funzionamento

La procedura del decreto flussi è bifasica.

La prima fase, di competenza dello Sportello Unico per l’Immigrazione del luogo ove sarà impiegato il lavoratore, prevede la richiesta da parte del datore di lavoro del nulla osta all’ingresso in Italia di quest’ultimo. Lo Sportello Unico rilascerà il nulla osta, se la domanda soddisfa i requisiti richiesti e se la stessa rientra nelle quote secondo l’ordine cronologico di invio delle domande.

La seconda fase si svolge innanzi alla Rappresentanza diplomatica italiana del Paese di origine del lavoratore e avrà ad oggetto la richiesta di rilascio del visto per motivi di lavoro. Il rilascio del visto non è automatico, ma è subordinato alla discrezionalità dell’Amministrazione, che potrà procedere a un’intervista dell’interessato.

Una volta ottenuto il visto e giunto in Italia, il lavoratore dovrà fare richiesta di rilascio del relativo permesso di soggiorno, ma potrà comunque da subito essere assunto ed iniziare a svolgere l’attività lavorativa per cui è stato chiamato.

L’invio delle domande di nulla osta avverrà per via telematica tramite il portale del Ministro dell’Interno  nelle seguenti date:

  • dalle ore 9 del 2 dicembre 2023: domande per lavoro subordinato diverso da assistenza familiare e socio sanitaria;
  • dalle ore 9 del 4 dicembre 2023: domande per assistenza familiare e socio sanitaria e lavoro autonomo;
  • dalle ore 9 del 12 dicembre 2023: domande per lavoro stagionale (settore agricolo e turistico-alberghiero).

Per l’inoltro telematico delle istanze è necessario possedere un’identità SPID e le domande potranno essere presentate fino ad esaurimento delle quote previste, o comunque, fino al 31 dicembre 2023.

Requisiti e adempimenti

Verifica presso il centro per l’impiego: per poter effettuare la chiamata di un cittadino straniero, il datore di lavoro deve preliminarmente verificare, presso il Centro per l’Impiego competente, l’indisponibilità o inidoneità di un lavoratore, già presente sul territorio, a ricoprire il posto di lavoro per cui si ha intenzione di assumere il lavoratore che si trova all’estero.

Tale verifica va effettuata con l’inoltro di una “richiesta di personale” al Centro per l’Impiego.

Alla richiesta di nulla osta, pertanto si potrà procedere solo se:

  • il Centro per l’Impiego non risponde entro quindici giorni lavorativi alla richiesta di personale inoltrata dal datore di lavoro;
  • il lavoratore segnalato dal Centro per l’Impiego non è per il datore di lavoro idoneo al lavoro offerto;
  • il lavoratore inviato dal Centro per l’Impiego non si presenta, salvo giustificato motivo, al colloquio di selezione, decorsi almeno venti giorni lavorativi dalla data della richiesta.

Asseverazione: il decreto ha previsto, in un’ottica di semplificazione, che le verifiche relative agli ingressi per lavoro subordinato, anche stagionale e anche con riferimento al settore dell’assistenza familiare, un tempo di competenza degli Ispettorati del lavoro, siano ora demandate ai sensi dell’art. 24 bis T.U.I. in via esclusiva a coloro che siano iscritti nell’albo dei consulenti del lavoro, degli avvocati, dei dottori commercialisti ed esperti contabili. Le verifiche sono sostanzialmente relative al tipo di contratto collettivo applicato e alla capacità economica del datore di lavoro in relazione alle previste assunzioni. Se le verifiche sono positive il professionista rilascia l’asseverazione.

Alternativamente, il datore di lavoro potrà aderire o conferire mandato alle organizzazioni di categoria dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, che rilasceranno apposita attestazione. La semplificazione della procedura, certamente di estremo favore per la Pubblica Amministrazione, si traduce tuttavia in un onere aggiuntivo per il datore di lavoro, che deve rivolgersi autonomamente a uno dei citati professionisti, e per i professionisti stessi, considerato anche che non sono stati indicati parametri o principi cui attenersi per effettuare dette verifiche.

Idoneità abitativa: il datore di lavoro dovrà inoltre garantire un alloggio idoneo al lavoratore. Non si tratta della semplice indicazione dell’indirizzo ove il lavoratore dimorerà se e quando si sarà aggiudicato la quota, ma di una certificazione, rilasciata dal Comune competente, che attesti il numero di persone che l’alloggio è idoneo ad ospitare. In una fase iniziale, tale certificazione potrà essere sostituita dalla ricevuta attestante la richiesta dell’idoneità abitativa o dell’impegno a fornire la documentazione mancante.

Altri requisiti e documenti in capo al datore di lavoro:

  • Visura camerale dell’azienda;
  • Durc;
  • Fatturato e reddito di esercizio non inferiore a € 30.000 per le aziende; € 20.000,00 in caso di nucleo familiare composto da una sola persona o € 27.000,00 in caso di nucleo familiare composto da più persone per i datori di lavoro persone fisiche;
  • Proposta di stipula di un contratto di soggiorno per lavoro subordinato a tempo determinato/indeterminato con orario a tempo pieno e parziale con retribuzione mensile lorda non inferiore a quanto previsto dal vigente CCNL di categoria applicato (con specifica indicazione di: CCNL applicato, orario lavorativo, livello-categoria, mansioni CP 2011);
  • Autocertificazione della posizione previdenziale e fiscale atta a comprovare la capacità occupazionale e reddituale del datore di lavoro;
  • Dati e documenti di identità del rappresentante legale dell’azienda/datore di lavoro e del lavoratore;
  • Località di impiego del lavoratore;
  • Cessione di fabbricato o dichiarazione di impegno a fornire la cessione di fabbricato.

In conclusione, la difficoltà di accesso alla procedura appena analizzata conferma la necessità e l’urgenza di ripensare in un’ottica più ampia le politiche delle migrazioni economiche per lavori non altamente specializzati, sia in termini di incremento di numeri che in termini di accessibilità alla procedura.

Sarebbe auspicabile, contemporaneamente, l’introduzione di visti per ricerca lavoro e di meccanismi di regolarizzazione di persone già presenti in Italia con proposte lavorative concrete.

Bianca Bonelli

Studio Incipit