Quando e perchè chiedere l’amministrazione di sostegno.

Quando e perchè chiedere l’amministrazione di sostegno.
31/07/2017 Studio Incipit

L’amministrazione di sostegno è una misura di protezione prevista dalla Legge n. 6 del 9 gennaio 2004 e ha la specifica finalità di tutelare, con la minor limitazione possibile della capacità di agire, le persone maggiorenni prive parzialmente o totalmente di autonomia nel compiere gli atti della vita quotidiana.

La legge prevede la nomina di un amministratore di sostegno per la persona che si trovi in uno stato di infermità o di menomazione fisica o psichica che non gli consenta, anche solo parzialmente o temporaneamente, di provvedere alla cura di sé e dei propri interessi.

E’ possibile richiedere l’amministrazione di sostegno, però, anche quando la persona (beneficiario) appaia e si dichiari autonoma, ma sia dimostrabile che non è in grado di prendersi cura di sé e compia atti che danneggiano sé, i propri interessi e il proprio patrimonio.

Per tali ragioni non è necessario, né richiesto dalla legge, che la persona nel cui interesse si chiede la misura esprima il proprio consenso e sia d’accordo.

Si  prescinde da tale requisito poiché non sempre il beneficiario si rende conto delle proprie condizioni e degli effetti dannosi degli atti che compie e rifiuta ogni limitazione e intervento.

Il contenuto dell’incarico dell’amministratore di sostegno tiene conto di volta in volta della specifica situazione ed è determinato caso per caso a seconda delle specifiche concrete e attuali esigenze del singolo beneficiario, costituisce, dunque, uno strumento flessibile che consente di proteggere la persona e i suoi interessi pur lasciando un ambito di autonomia alla stessa.

Nel provvedimento di nomina il Giudice Tutelare, indica in modo preciso e puntuale i poteri conferiti all’amministratore di sostegno e tale incarico potrà prevedere l’assistenza nella cura della persona e/o nell’amministrazione del patrimonio e/o di rappresentarlo nel compimento di determinati atti.

Il beneficiario conserverà la capacità di agire per tutti gli altri atti che non richiedono la rappresentanza esclusiva o l’assistenza necessaria dell’amministratore di sostegno.

Si deve senz’altro chiedere l’amministrazione di sostegno in tutte le situazioni nelle quali la persona che è titolare del diritto non può esercitarlo perché non è in grado di farlo a causa di una malattia o infermità o menomazione psichica o fisica che non gli consente, anche solo temporaneamente, di esprimere una volontà che la legge riconosca come valida e consapevole e non vi è neppure alcuna altra persona che abbia già un titolo legale per  rappresentarlo validamente.

A titolo di esempio: stipula di contratti, acquisto e/o vendita e locazione di beni, dichiarazioni di successione, accettazione e rinuncia all’eredità, divisioni ereditarie, liquidazioni di polizze assicurative, richieste di riconoscimento di invalidità civile e assegni di accompagnamento, aperture e chiusure di conti correnti e libretti bancari e postali e depositi titoli, esigere e riscuotere somme, prestazione di consenso informato per terapie e interventi medico-sanitari, instaurazione di procedimenti giudiziari ordinari e amministrativi o tributari, transazioni e conciliazioni, richieste di risarcimento danni, separazioni e divorzi.

Tali vicende devono essere definite in tempi brevi per evitare che le condizioni personali ed economiche dell’interessato peggiorino inesorabilmente e blocchino indefinitamente situazioni che coinvolgono anche altri soggetti.

Solo l’amministratore di sostegno nominato dal Giudice Tutelare potrà compiere gli atti necessari e potrà farlo solo dopo essere stato nominato e aver giurato e aver chiesto e ottenuto espressa autorizzazione al compimento degli atti da parte del Giudice Tutelare.

Chi la può richiedere:

La domanda può essere presentata dallo stesso beneficiario, dal coniuge (o dalla persona stabilmente convivente), dai parenti entro il 4° grado, dagli affini entro il 2° grado, dal tutore o curatore e dal Pubblico Ministero.

Il Giudice competente è quello del luogo dove stabilmente vive il beneficiando.

Chi può essere nominato amministratore di sostegno:

La scelta dell’amministratore di sostegno avviene con esclusivo riguardo alla cura ed agli interessi della persona del beneficiario.

L’amministratore di sostegno può essere designato dallo stesso interessato, in previsione della propria eventuale futura incapacità, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata. In mancanza, ovvero in presenza di gravi motivi, il Giudice Tutelare può designare, con decreto motivato, un amministratore di sostegno diverso.

Nella scelta, il Giudice Tutelare preferisce, ove possibile, il coniuge che non sia separato legalmente, la persona stabilmente convivente, il padre, la madre, il figlio o il fratello o la sorella, il parente entro il quarto grado ovvero il soggetto designato dal genitore superstite con testamento, atto pubblico o scrittura privata autenticata.

Tuttavia, ove ne ravvisi l’opportunità ( complessità dell’Amministrazione, forti contrasti tra i parenti ..) il Giudice Tutelare può chiamare all’incarico di amministratore di sostegno anche altra persona idonea (commercialisti, avvocati, psicologi ecc).

Revoca dell’amministrazione di sostegno:

E’ possibile richiedere la revoca della misura quando lo stesso beneficiario, l’amministratore di sostegno, il pubblico ministero o alcuni dei soggetti indicati dall’art. 406 del codice civile, ritengono che siano venuti meno i presupposti per la prosecuzione dell’amministrazione di sostegno o quando questa si sia rivelata inidonea a realizzare la piena tutela del beneficiario.

La richiesta deve essere motivata e va proposta con apposita istanza al Giudice Tutelare dal beneficiario, dall’amministratore di sostegno, dal Pm o dagli altri soggetti indicati dall’art. 406 c.c.. L’istanza va comunicata al beneficiario e all’amministratore di sostegno. Il giudice una volta acquisite tutte le necessarie informazioni e disposti i mezzi istruttori decide con decreto motivato.

Maria Antonia Ermini

 

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