Emersione di rapporti di lavoro 2020 – Regolarizzazione dei cittadini stranieri: novità e aggiornamenti in corso.

Emersione di rapporti di lavoro 2020 – Regolarizzazione dei cittadini stranieri: novità e aggiornamenti in corso.
18/06/2020 Studio Incipit

Con il C.d. Decreto Rilancio, emanato il 19 maggio 2020, è stata prevista, tra le altre misure straordinarie messe in atto per fronteggiare l’emergenza sanitaria, la possibilità di regolarizzare cittadini stranieri, sprovvisti di permesso di soggiorno o con permesso scaduto e non opportunamente rinnovato nell’ambito dei settori lavorativi domestico e dell’agricoltura e della pesca.

L’obiettivo del Governo italiano, che ha varato un importante provvedimento, molto atteso da un numero crescente di cittadini stranieri presenti sul nostro territorio irregolarmente (anche a causa delle modifiche in materia introdotte con i D.L Salvini), è quello di garantire “livelli adeguati di tutela della salute individuale e collettiva in conseguenza della contingente ed eccezionale emergenza sanitaria connessa al contagio da COVID-19”.

Nonostante lo scopo fondamentale sotteso e l’impegno delle istituzioni coinvolte, le procedure risultano farraginose ed, a tutt’oggi, l’accesso dei cittadini stranieri regolarizzandi all’iscrizione obbligatoria al servizio sanitario nazionale non è stata specificata4.

Le domande possono essere inviate dalle h 7,00 del 1° giugno sino alle h 22,00 del 15 agosto 2020, senza limitazioni di quote (il termine inizialmente indicato era del 15 luglio, ma con D.L. 56 del 16/6/2020, è stata approvata la proroga di ulteriori 30gg per l’invio delle istanze).

La regolarizzazione riguarderà solo i seguenti settori:

  • agricoltura, allevamento e zootecnia, pesca e acquacoltura e attività connesse;
  • assistenza alla persona per se stessi o per componenti della propria famiglia, anche se non conviventi, affetti da patologie o handicap che ne limitino l’autosufficienza;
  • lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare (colf e baby sitter).

Il nostro studio si è già attivato per offrire consulenza a molti datori di lavoro nonché a lavoratori e lavoratrici stranieri per fornire indicazioni e assistenza al disbrigo delle pratiche, ma non senza difficoltà interpretative.

Le norme, ma soprattutto il Decreto attuativo e le Circolari ministeriali esplicative, sono state pubblicate a ridosso dell’avvio delle procedure di inoltro delle domande; la modulistica è stata resa disponibile ai privati e agli operatori del settore, solo la mattina del 1°giugno, a procedura iniziata.

Non è un caso allora che al 15 giugno, secondo il Report ufficiale del Ministero dell’Interno, le domande inviate sono 23.950 di cui il 91% riguardano l’ambito del lavoro domestico. Circa 1 decimo rispetto al numero di domande che il Governo si auspica di ricevere.

Le domande ad oggi inviate per i settori di agricoltura e pesca superano di poco le 2250 unità.

Per quanto riguarda il settore domestico, la Regione maggiormente interessata è senz’altro la Lombardia ed in particolare la provincia di Milano, mentre per il c.d. lavoro stagionale, spiccano Campania, Sicilia e Lazio con i numeri, relativamente, più rilevanti.

Al di là della complessità delle norme, frammentate, spesso lacunose o non chiare, vogliamo elencare brevemente quali sono i requisiti richiesti per poter presentare l’istanza ed i passaggi principali della procedura.

Possono infatti inoltrare l’istanza per concludere un contratto di lavoro con cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale oppure per dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare in corso, i seguenti soggetti:

➢  cittadino italiano, residente in Italia;

➢  cittadino di uno Stato membro dell’Unione Europea, residente in Italia;

➢  cittadino straniero titolare di un permesso UE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi dell’art. 9 del Testo Unico Immigrazione.

Il datore di lavoro può infatti attivare la procedura nei casi in cui debba:

  1. Assumere un lavoratore straniero già presente sul territorio dello Stato;
  2. Regolarizzare un rapporto di lavoro già in essere, quindi irregolarmente instaurato con un lavoratore extra comunitario.

In entrambi i casi il datore di lavoro dovrà dimostrare di possedere la capacità economica per poter assumere il lavoratore straniero.

In particolare, in relazione alla capacità economica del datore di lavoro, i requisiti richiesti sono:

per il lavoro subordinato (agricoltura, allevamento, pesca) che il reddito imponibile o il fatturato, quali risultanti all’ultima dichiarazione dei redditi o dal bilancio di esercizio precedente, non siano inferiori 30.000,00 euro annui.

per il lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare o all’assistenza alla persona che il reddito non sia inferiore a 20.000,00 euro, se il nucleo familiare è composto da un solo soggetto percettore di reddito; non inferiore a 27.000,00 euro in caso di nucleo familiare, inteso come famiglia anagrafica, composta da più soggetti conviventi. Il coniuge ed i parenti entro il secondo grado possono concorrere alla determinazione del reddito anche se non conviventi.

La verifica dei requisiti reddituali non si applica al datore di lavoro affetto da patologie o disabilità che ne limitano l’autosufficienza, che può presentare l’istanza per un solo lavoratore straniero addetto alla sua assistenza.

E’ inoltre previsto un secondo canale di emersione che può essere attivato dal cittadino straniero che è già stato titolare di un permesso di soggiorno (scaduto dopo il 31 ottobre 2019), se concorrono specifiche condizioni, ed in ogni caso deve dimostrare di aver lavorato precedentemente nei settori succitati.

In questo secondo caso, lo straniero dovrà presentare istanza presso la Questura territorialmente competente.

Altro requisito richiesto per essere ammessi alla procedura è che il lavoratore straniero dovrà dimostrare di essere in Italia prima dell’8 marzo 2020.

Come? Deve essere stato sottoposto a rilievi fotodattiloscopici prima dell’8 marzo 2020 o deve aver soggiornato in Italia prima della data suddetta, in forza della dichiarazione di presenza resa ai sensi della legge 28 maggio 2007 n. 68, o documentando la propria presenza con attestazioni di data certa rilasciate da organismi pubblici.

Ad esempio, si potranno esibire come prova della presenza in Italia: ogni certificazione medica proveniente da struttura pubblica, i certificati di iscrizione scolastica dei figli, tessere nominative dei mezzi pubblici, certificazioni provenienti da forze di polizia, titolarità di schede telefoniche o contratti con operatori italiani, documentazione proveniente da centri di accoglienza e/ o di ricovero autorizzati anche religiosi, le attestazioni rilasciate dalle rappresentanze diplomatiche o consolari in Italia

Le domande potranno essere presentate esclusivamente mediante procedura informatica, accessibile dal sito del Ministero dell’Interno https://nullaostalavoro.dlci.interno.it.

L’accesso al sistema è possibile esclusivamente attraverso le credenziali SPID (Sistema pubblico dell’identità digitale). Ove non già in possesso, gli interessati dovranno registrarsi presso un provider tra quelli già individuati ed elencati sul sito dell’AgID (www.agid.gov.it).

E’ chiaramente possibile rivolgersi ad un professionista in possesso delle credenziali SPID o ad un Patronato o Caf per farsi aiutare nell’invio delle istanze o delegare all’invio della domanda, ma non è richiesta l’assistenza obbligatoria di un legale.

La norma dispone che la dichiarazione di regolarizzazione è presentata previo pagamento di un contributo forfettario di 500 euro per ciascun lavoratore.

Il versamento del contributo forfettario di 500 euro per ciascun lavoratore deve essere effettuato prima della presentazione della domanda, utilizzando il “modello F24 con elementi identificativi”, reperibile presso gli uffici postali, gli sportelli bancari e disponibile sul sito dell’Agenzia delle entrate e sul sito del Ministero dell’interno.

Una volta effettuate le verifiche presso la Questura e l’Ispettorato Provinciale del lavoro, lo Sportello Unico per l’Immigrazione, competente per il luogo di svolgimento dell’attività lavorativa, convocherà il datore di lavoro ed il lavoratore per la stipula del contratto di soggiorno.

Una volta conclusa la procedura, lo stesso Sportello Unico consegnerà al lavoratore il kit postale per la richiesta del permesso di soggiorno.

Restiamo disponibili a ricevere richieste di appuntamento per una consulenza di orientamento o per l’assistenza all’inoltro della richiesta e durante la procedura.

La consulenza verrà realizzata nella modalità “da remoto” ovvero sulle piattaforme on line (Zoom, Jit.si, Skype, anche Whatsapp Video…). Solo in casi di necessità e urgenza, potranno essere fissati appuntamenti presso la sede dello Studio.

E’ possibile richiedere un appuntamento via mail scrivendo a:

info@studioincipit.eu

Link utili

https://www.interno.gov.it/it/notizie/emersione-dei-rapporti-lavoro-e-rilascio-permessi-soggiorno-temporaneo

https://www.interno.gov.it/it/emersione-dei-rapporti-lavoro-report-quindicinali

https://www.asgi.it/ingresso-soggiorno/emersione-stranieri-2020/

 

Irene Pavlidi

 

Studio Incipit